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Universitą degli Studi di Padova
Regolamento
Regolamento approvato dal Consiglio del Dipartimento il 15 giugno 2009


Art. 1 - Denominazione e finalità

Art. 2 – Sede

Art. 3 – Patrimonio bibliografico

Art. 4 - Fondi

Art. 5 – Regime amministrativo-contabile

Art. 6 – Personale

Art. 7 – Organi di governo

Art. 8 – Il Direttore

Art. 9 – Composizione e funzionamento della Commissione di Biblioteca

Art. 10 – Compiti della Commissione di Biblioteca

Art. 11 – Servizi

Art. 12 – Orario di apertura

Art. 13 – Accesso

Art. 14 – Prestito

Art. 15 – Prestito interbibliotecario e servizio di fornitura dei documenti

Art. 16 – Servizi di riproduzione di documenti

Art. 17 – Servizi informatici

Art. 18 – Servizio di assistenza bibliografica e corsi di istruzione

Art. 19 – Sanzioni

Art. 20 – Modifiche del Regolamento



Sezione I
Definizione

Art. 1 - Denominazione e finalità
La Biblioteca del Dipartimento di Scienze Chimiche (da qui in poi: Biblioteca) partecipa al Sistema Bibliotecario di Ateneo dell’Università degli Studi di Padova, del quale condivide le finalità. La Biblioteca è inserita nel Polo Bibliotecario di Scienze. In questo ambito propone ed attua politiche ed attività comuni tese a razionalizzare ed a migliorare i servizi delle Biblioteche partecipanti al Polo stesso. La Biblioteca conserva, aggiorna, sviluppa e rende fruibile il patrimonio bibliografico e documentario di interesse per il Dipartimento di Scienze Chimiche (da qui in poi: Dipartimento), a supporto della ricerca scientifica e dell’attività didattica che vi si svolgono. La Biblioteca mette inoltre a disposizione il materiale per gli insegnamenti relativi ai corsi di studio, di specializzazione,di dottorato di ricerca e ai master in discipline chimiche.Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, si rimanda al Regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo, allo Statuto e ai Regolamenti di Ateneo.

Art. 2 – Sede
La Biblioteca ha sede in via Francesco Marzolo 1, Padova. E’ organizzata in: a) un’area di accesso per l’accoglimento degli utenti e per i servizi informativi immediati; b) periodici, opere generali, repertori e monografie;una sala adibita allo studio, alla lettura, alla consultazione e all’utilizzo delle risorse in linea, conc) un deposito a scaffale aperto per i periodici.

Art. 3 – Patrimonio bibliografico
Tutto il materiale bibliografico e documentale, su qualsiasi tipo di supporto, acquisito con fondi adisposizione della Biblioteca o assegnati ai singoli docenti o pervenuto in dono o in scambio, verificatene la coerenza e l’affinità con le collezioni bibliografiche e con i fini di cui all’art. 1 del presente Regolamento, entra a far parte del patrimonio della Biblioteca, viene iscritto nell’inventario riservato al materiale bibliografico a norma dell’art. 1 comma 6 del Regolamento quadro delle biblioteche e viene catalogato secondo il sistema in uso nel Sistema Bibliotecario diAteneo e messo a disposizione dell’utenza, fatte salve le limitazioni di cui agli articoli successivi. La Biblioteca conserva un archivio delle tesi di laurea, di dottorato e di specializzazione prodottenell'ambito dell’Area Chimica

Art. 4 - Fondi
Il Dipartimento ha nel proprio bilancio appositi capitoli destinati alle assegnazioni ed alle spese della Biblioteca in modo da garantirne il pieno funzionamento.I predetti capitoli possono essere finanziati con: a) fondi assegnati dal Centro di Ateneo per le Biblioteche o dall'Amministrazione centrale; b) fondi messi a disposizione da enti pubblici e privati a titolo di liberalità o sulla base diconvenzioni per l'utilizzo dei servizi bibliotecari; c) stanziamenti propri del Bilancio del Dipartimento.

Art. 5 – Regime amministrativo-contabile
La gestione amministativo-contabile è di competenza del Dipartimento di Scienze Chimiche.

Art. 6 – Personale
La Biblioteca si avvale di personale assegnato dall’Ateneo e inquadrato nei profili professionali dell’area funzionale delle biblioteche. La Biblioteca può avvalersi della collaborazione temporanea, come previsto dai regolamenti di Ateneo, di altri operatori non professionali ai quali vanno affidate, sotto il controllo del personale bibliotecario, attività di tipo esecutivo ed ausiliario, salvo eccezioni da concordare con il Centro di Ateneo per le Biblioteche. Il Direttore favorisce la partecipazione del personale alle attività di formazione e di aggiornamento.Il Direttore può nominare, d’intesa con la Commissione di Biblioteca, un responsabile tecnico, scelto tra il personale bibliotecario, che curi l’organizzazione e la gestione dei servizi, del personalee delle attività, attuando le direttive e le deliberazioni del Direttore e della Commissione. 


Sezione II
Organi di Governo

Art. 7 – Organi di governo
Gli organi di governo della Biblioteca sono: a) Il Direttore; b) La Commissione di Biblioteca. Il Direttore e la Commissione durano in carica tre anni accademici.

Art. 8 – Il Direttore
Il Direttore della Biblioteca è il Direttore del Dipartimento o suo delegato scelto tra il personale docente. Egli ha le seguenti attribuzioni: a) presiede la Commissione di Biblioteca e la convoca almeno tre volte l’anno; b) sovrintende alle attività della Biblioteca e alla gestione del personale concordando con il responsabile tecnico della Biblioteca e con il coordinatore del Polo bibliotecario l’organizzazione dei servizi; c) predispone, d’intesa con il responsabile tecnico, le richieste di finanziamento, il piano generale delle attività della Biblioteca e le proposte per i capitoli del Bilancio Preventivo relativi alla Biblioteca; d) rappresenta la Biblioteca nei rapporti con le altre strutture e con gli organi dell’Ateneo.e) tiene i rapporti con il rappresentante di area nel Comitato Tecnico Scientifico del Centro di Ateneo per le Biblioteche .

Art. 9 – Composizione e funzionamento della Commissione di Biblioteca
Membri di diritto della Commissione sono: a) il Direttore, che la presiede; b) il responsabile tecnico della Biblioteca o, in sua assenza, l’addetto di qualifica più elevatadell’area funzionale delle biblioteche; c) il coordinatore del polo bibliotecario. Membri elettivi della commissione sono: d) sei rappresentanti del personale docente nominati dal Consiglio di Dipartimento; e) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo nominato dal Consiglio di Dipartimentotra i membri del personale nel Consiglio stesso; f) un rappresentante degli studenti scelto dagli eletti nei consigli dei corsi di studio in disciplinechimiche; g) un rappresentante scelto dagli iscritti alle Scuole di Dottorato che operano nel Dipartimento di Scienze Chimiche. La commissione si riunisce di norma almeno 3 volte l'anno, e comunque in tutte le occasioni in cuiil Direttore ritiene di convocarla. Convocazioni straordinarie possono essere richieste da almeno unterzo dei componenti. Le riunioni sono valide se sono presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto.Le deliberazioni vengono prese a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Direttore. E’ facoltà del direttore invitare esperti esterni senza diritto di voto per argomenti di specifica competenza.

Art. 10 – Compiti della Commissione di Biblioteca
La commissione ha le seguenti attribuzioni: a) collabora col Direttore nell’attività di programmazione, gestione e verifica; b) predispone il piano di utilizzazione dei finanziamenti previsti dal Bilancio del Dipartimento, in relazione al piano generale delle attività; c) approva il piano generale delle attività e la relazione finale predisposti dal Direttore; d) propone modifiche al regolamento; e) predispone regolamenti interni relativi al funzionamento dei servizi; f) propone sanzioni per piccole infrazioni al regolamento, da applicarsi automaticamente al momento della constatazione, nonché sanzioni a carico degli utenti che si rendesseroresponsabili di gravi violazioni del regolamento; g) formula direttive per l’arricchimento e la valorizzazione del patrimonio della Biblioteca e propone acquisti di libri, periodici ed altro materiale, in linea con gli artt. 1 e 3 del presente Regolamento, nel quadro del coordinamento con le biblioteche del Polo ed in sintonia con il Sistema Bibliotecario di Ateneo; h) propone al Dipartimento modifiche su orari, tariffe dei servizi a pagamento, rimborsi spese e risarcimenti


Sezione III
Servizi

Art. 11 – Servizi
La Biblioteca eroga i seguenti servizi al pubblico: a) lettura; b) consultazione; c) studio in sede; d) fotoriproduzione del materiale; e) prestito del materiale consentito; f) informazioni e ricerche bibliografiche; g) consultazione delle risorse disponibili in rete locale ed in Internet; h) assistenza e consulenza per ricerche bibliografiche individuali; i) corsi di istruzione agli utenti sulle risorse informative disponibili; j) prestito interbibliotecario; k) invio o richiesta di copie dei documenti secondo la normativa vigente (document delivery); l) acquisto e messa a disposizione dei testi dei corsi di studo. I servizi possono essere gratuiti o a pagamento secondo quanto disposto dall’Ateneo, dal ComitatoTecnico-Scientifico del Sistema Bibliotecario di Ateneo e dagli organi di governo della Biblioteca edel Dipartimento. Le tariffe per i servizi a pagamento vengono stabilite annualmente, dal Dipartimento su propostadella Commissione di Biblioteca, tenendo presenti le deliberazioni degli organi dell’Ateneo e del Comitato Tecnico-Scientifico del Sistema Bibliotecario di Ateneo. E’ ammessa la consultazione delle tesi di laurea, di specializzazione e di dottorato, nel rispetto della legge sul diritto d’autore e delle altre disposizioni normative.

Art. 12 – Orario di apertura
La Biblioteca è ordinariamente aperta ed eroga i servizi dal lunedì al venerdì con orario continuato, mattino e pomeriggio. L’orario di apertura e sue eventuali variazioni, sono concordati con il coordinatore del polobibliotecario, deliberati dalla Commissione di Biblioteca, portati a conoscenza del pubblico ecomunicati al Centro di Ateneo per le Biblioteche. Variazioni contingenti di orario possono essere disposte dal Direttore.

Art. 13 – Accesso
L’accesso alla Biblioteca è consentito a tutti, agli utenti istituzionali e agli utenti esterni, previa identificazione. a) Gli utenti istituzionali sono: docenti, ricercatori, studenti, personale tecnico amministrativo diAteneo e tutti coloro che sono legati da un rapporto formale di ricerca o di didattica conl'AteneoGli utenti esterni possono accedere ai servizi della Biblioteca se in possesso della tessera dei servizi del Sistema Bibliotecario di Ateneo. I servizi di consultazione e lettura sono gratuiti e consentiti a tutti. La Biblioteca riserva venti posti studio agli studenti iscritti ai corsi di studio in discipline chimiche. Docenti e personale tecnico-amministrativo del Dipartimento possono accedere alla Biblioteca anche al di fuori dell’orario di apertura utilizzando il badge magnetico personale rilasciatodall’Ufficio Economato.

Art. 14 – Prestito
Il prestito è strettamente personale e l’utente risponde direttamente di eventuali danneggiamenti odi smarrimento delle opere avute in prestito.Sono esclusi dal prestito dizionari, enciclopedie, repertori ed ogni altra opera di consultazione, tesi di laurea, di diploma, di dottorato, riviste, periodici, opere antiche o rare. Possono accedere al prestito:a) gli utenti istituzionali; b) utenti esterni in possesso della tessera dei servizi del Sistema Bibliotecario di Ateneo. La quantità di materiale che può essere prestato e la durata del prestito sono quelle tipiche delPolo bibliotecario di Scienze e cambiano a seconda del tipo di utente:a) docenti, ricercatori e personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo: 10 libri per 60 giorni;b) studenti (studenti dell’Ateneo, studenti che partecipano a programmi di scambio internazionali,laureandi): 5 libri per 30 giorni;c) altri utenti istituzionali (dottorandi, assegnisti, borsisti, master, specializzandi, perfezionandi,cultori della materia, frequentatori, ospiti stranieri, tutor): 10 libri per 30 giorni;d) utenti esterni: 2 libri per 30 giorni.Gli utenti possono rinnovare il prestito, se il libro non è prenotato. Gli utenti dei punti a) e c) hanno diritto a 5 rinnovi consecutivi; gli utenti dei punti b) e d) hanno diritto a 3 rinnovi consecutivi.Gli utenti possono prenotare un libro in prestito. Quando il libro rientra, l’utente che ha prenotato illibro è avvisato telefonicamente e il libro è tenuto da parte per 4 giorni lavorativi.I libri acquistati sui fondi di ricerca dei docenti sono dati in prestito al docente titolare del fondo perun periodo di 3 anni, rinnovabile. Gli altri utenti possono consultare questi libri su richiesta.E’ ammesso il prestito festivo dei testi d’esame, fino ad un massimo di cinque volumi. Il prestito decorre dalle ore 12.00 del giorno precedente la chiusura festiva alle ore 9.00 del primo giorno della successiva apertura.Tutti i volumi a prestito vanno riconsegnati alla scadenza del prestito.

Art. 15 - Prestito interbibliotecario e servizio di fornitura dei documenti
Prestito interbibliotecario e servizio di fornitura dei documenti (document delivery) sono svolti e tariffati tenendo presenti le deliberazioni degli organi di governo dell’Ateneo e del ComitatoTecnico-Scientifico del Sistema Bibliotecario di Ateneo, nel rispetto della normativa vigente sul diritto d’autore.Il servizio di prestito interbibliotecario, per richiedere opere non presenti nelle bibliotechedell’Ateneo di Padova, è riservato a: a) docenti e personale afferenti al Dipartimento; b) studenti dei corsi di laurea in discipline chimiche; c) utenti esterni in possesso della tessera dei servizi del Sistema Bibliotecario di Ateneo. A sua volta la Biblioteca effettua il prestito di opere a biblioteche ed enti culturali italiani e stranieri tramite l’Ufficio Centralizzato per il Prestito Interbibliotecario (UCPI). Sono escluse dal prestito interbibliotecario le opere già escluse dal prestito ordinario, come elencate nell’art. 14. La Biblioteca fornisce copie di articoli di periodici in suo possesso (document delivery) ad altre biblioteche e a singoli in possesso della tessera dei servizi del Sistema Bibliotecario di Ateneo, per gli scopi consentiti dalle norme sul diritto d’autore, cioè per scopi di studio e di ricerca, non commerciali. Il servizio è a pagamento secondo quanto stabilito dalla Commissione di Biblioteca (art. 11), fatta eccezione per le biblioteche con le quali si sono stabiliti specifici accordi. La biblioteca provvede anche al servizio di fornitura di articoli di periodici non posseduti a cui sono ammesse le seguenti categorie di utenti: a) utenti istituzionali; b) utenti esterni in possesso della tessera dei servizi del Sistema Bibliotecario di Ateneo.Il servizio è permesso per gli scopi consentiti dalle norme sul diritto d’autore, cioè per scopi distudio e di ricerca, non commerciali. Gli utenti del Dipartimento sono esonerati dal pagamento del servizio salvo eventuali oneri richiesti dal fornitore.

Art. 16 – Servizi di riproduzione di documenti
La Biblioteca mette a disposizione un servizio di fotoriproduzione self-service. Gli utenti possonoduplicare materiale presente in Biblioteca, nel rispetto della normativa vigente. Sono escluse dalla fotoriproduzione, totale o parziale, tesi di laurea, di diploma, di dottorato. Sono inoltre escluse opere che possono essere danneggiate e altre opere a discrezione del Direttore.

Art. 17 – Servizi informatici
La Biblioteca mette a disposizione postazioni informatiche collegate alla rete di Ateneo per laricerca bibliografica in linea. Le attrezzature informatiche devono essere utilizzate esclusivamentea fini di ricerca e di didattica.L’utilizzo delle attrezzature informatiche, la consultazione delle banche dati e di ogni altra risorsainformativa digitale devono essere fatti nel rispetto della legislazione vigente, dei regolamenti diAteneo e delle clausole contrattuali sottoscritte dall’Ateneo con i titolari di diritti. L’utente è direttamente responsabile, civilmente e penalmente, a norma delle vigenti leggi, perl’uso fatto dei servizi in linea. L’accesso ai terminali e alle risorse in linea è consentito, previa identificazione, a: a) utenti istituzionali b) utenti esterni in possesso della tessera dei servizi del Sistema Bibliotecario di Ateneo, salvo quando sia negato dalle condizioni contrattuali della risorsa. La Biblioteca si riserva di tenere traccia in un apposito registro dell’utilizzo fatto dei terminali daparte dei singoli utenti.

Art. 18 – Servizio di assistenza bibliografica e corsi di istruzione
La Biblioteca fornisce un servizio di ricerca bibliografica assistita (eventualmente su prenotazione) a: a) utenti istituzionali b) utenti esterni in possesso della tessera dei servizi del Sistema Bibliotecario di Ateneo. Le categorie di utenti sopra menzionate possono inoltre accedere ai corsi di istruzione sulle risorseinformative organizzati dalla Biblioteca.

Art. 19 - Sanzioni
L’utente è responsabile della buona conservazione delle opere ottenute in consultazione o inprestito.Le opere prese a prestito devono essere restituite puntualmente.I docenti ed il personale tecnico-amministrativo trasferiti in altra sede devono restituire tutto ilmateriale bibliografico preso a prestito.Le opere si intendono prive di danni al momento del prelievo se non diversamente indicato dal personale o dall’utente e segnalato sulla scheda. Le opere smarrite o non restituite e le opere danneggiate devono essere sostituite a spesedell’utente o risarcite. L'utente che non rispetta i termini di consegna del prestito, trascorsi 7 giorni dalla scadenza, incorre nella sospensione da ulteriori prestiti per un periodo pari al ritardo accumulato. In caso di più volumi in ritardo viene applicato un periodo di sospensione corrispondente al ritardo maggiore. La ritardata restituzione dei documenti in prestito notturno o festivo comporta l’esclusione dal prestito per 30 giorni. Danni compiuti dall’utente per dolo o noncuranza alle strutture della Biblioteca e alle sueattrezzature dovranno essere risarciti dall’utente stesso. Nel caso di infrazioni e comportamenti scorretti più gravi potrà essere chiesta l’applicazione dellesanzioni previste dai Regolamenti di Ateneo. La Biblioteca si riserva di chiedere il rimborso delle spese che avrà dovuto sostenere per solleciti e comunicazioni agli utenti che si saranno resi responsabili di violazioni del regolamento.

Art. 20 – Modifiche del Regolamento
Eventuali modifiche al presente Regolamento, proposte dalla Commissione di Biblioteca, devonoessere discusse ed approvate dal Consiglio di Dipartimento.


 


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